E’ finalmente terminato l’iter che riguardava il contratto nel pubblico impiego. La ministra della PA Marianna Madia e i segretari generali di CISL, CGIL e UIL, ovvero Furlan, Camusso e Barbagallo hanno infatti firmato l’accordo quadro. Vediamo insieme quali cambiamenti sono stati fatti in tutti gli ambiti statali.
Questo è il primo contratto di lavoro del settore pubblico ad essere rinnovato dopo 8 anni di blocco della contrattazione nazionale che coinvolge circa 240 mila lavoratori. Vediamo insieme quali sono tutte le novità in arrivate nel 2018.
L’accordo prevedeva aumenti retributivi sullo stipendio base dai 63 ai 117 euro mensili lordi. Andava poi aggiunta una componente temporanea per i livelli più bassi, che poteva variare tra i 21,10 e 25,80 euro. Questo aumento avrebbe intaccato gli stipendi dei dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.
L’elemento perequativo in questione però, è valido solo per dieci mensilità, ossia da marzo a dicembre 2018.
Tra le novità c’è anche una riduzione del tempo minimo dedicato alla pausa dopo le 6 ore continuative di lavoro. Si passa infatti da 30 a 10 minuti. La riduzione è stata pensata per togliere un ostacolo alla flessibilità dell’orario. Il lato positivo è che questo eliminerebbe uno degli ostacoli che condizionerebbe il rilascio del buono pasto.
Ricollegandoci al paragrafo qui sopra, ecco le novità in materia di buoni pasto. La misura fissa infatti a 7 euro il valore del buono per quasi 250mila dipendenti del comparto statale, escludendo ogni forma di monetizzazione indennizzante. Possono usufruire del servizio di pausa pranzo gli statali che lavorano 5 giorni su 7 e abbiano effettuato un orario di lavoro di almeno sette ore e trenta minuti, con una pausa non inferiore a 30 minuti per la consumazione del pasto.
Per un maggiore approfondimento sui buoni pasto dei pubblici dipendenti potete consultare questo articolo.
Sono previste anche anche delle misure ad hoc nei casi di assenteismo reiterato e non motivato, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza. Tali misure sono finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
E’ stata data la possibilità ai dipendenti pubblici, a titolo gratuito, di cedere in tutto o in parte ad altro dipendente, che abbia esigenza particolari, le giornate di ferie eccedenti alle quattro settimane annuali (che il lavoratore deve usufruire obbligatoriamente) o le quattro giornate di riposo per le festività soppresse. Come esigenza particolare si intende la necessità di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute. Ogni richiesta da parte del dipendente che ne ha bisogno può arrivare fino a 30 giorni, reiterabili.
E’ stato anche posto un tetto annuale massimo al numero di dipendenti a tempo determinato che si può assumere. Il numero massimo dei contratti non può infatti superare il 20% del personale a tempo indeterminato. Tali contratti inoltre, hanno durata massima di 36 mesi.
Il nuovo contratto per i dipendenti statali introduce una nuova misura che permette la determinazione concordata delle sanzioni. Perciò se il dipendente viene interessato da un procedimento disciplinare che determina la sua sospensione, può concordare la sua sanzione nel caso in cui tale casistica non è prevista da alcuna normativa. Ci si può accordare, per esempio, sulla durata della sospensione.
È stato previsto che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio. Per il personale docente è permesso ciò fino ad un massimo di due ore.
Inoltre, le esigenze del lavoratore non devono essere documentate o certificate, in quanto il Contratto non ha individuato nessuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in precedenza entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. E’ concesso farlo in una o più soluzioni, a discrezione del dirigente, con un ordine di servizio scritto.
A tutela di tali diritti, sono state date disposizioni in merito alle unioni civili gay, e quindi anche in merito la fruizione dei congedi. Le parole ‘coniuge’ e ‘coniugi’ o termini equivalenti si applicano quindi anche a ognuna delle parti dell’unione civile.
I dipendenti statali accusati di molestie sessuali potranno infatti essere licenziati in via immediata.
Nel caso di prima accusa di molestia sessuale scatterà la sospensione dal servizio, per un periodo che è compreso tra 11 giorni e 6 mesi. Con la sospensione dal servizio, viene interrotto anche la corresponsione dello stipendio. Se questo tipo di comportamento è reiterato nel tempo, scatterà il licenziamento immediato.
E’ previsto il licenziamento del dipendente pubblico che è recidivo nell’attuare comportamenti o molestie a carattere sessuale nell’arco di due anni o quando l’atto, il comportamento o la molestia risulti particolarmente grave.
In relazione a questo argomento, la norma ha disposto che le dipendenti pubbliche inserite nei percorsi di protezione, vittime di violenza di genere, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di congedo di tre mesi da fruire nell’arco temporale di tre anni. Queste dipendenti hanno inoltre diritto a:
Hanno introdotto, presso ciascuna amministrazione, l’utilizzo della banca delle ore, che è regolata dal CCNL. E’ attraverso il suo istituto che i lavoratori dipendenti possono usare le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare effettuate per ottenere il pagamento spettante.
Viene quindi utilizzata per effettuare il calcolo delle ore da dover recuperare con riposo. La fruizione di queste ore deve avvenire entro l’anno successivo a quello nel quale il lavoro straordinario è stato effettuato.
La banca delle ore deve avere per ogni dipendente un conto individuale. In particolare, ogni lavoratore dipendente deve indicare il numero di ore di lavoro straordinario che dovranno poi essere inserite nel suo conto individuale. Le ore da conteggiare, ovviamente, devono avere il carattere della straordinarietà, quindi non possono essere prevedibili né programmabili.
Per quanto riguarda il welfare aziendale, si è pensato di prevedere delle polizze sanitarie integrative al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) tra le opzioni che le pubbliche amministrazioni potranno scegliere in sede di contrattazione integrativa.
Sono previsti anche sussidi e rimborsi per i nuclei con redditi più bassi, supporto all’istruzione, promozione del merito dei figli e contributi a favore di attività culturali, ricreative e sociali.
Per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, sono previste 18 ore annuali fruibili sia su base giornaliera che oraria.
Con il nuovo Contratto, inoltre, sono previste ulteriori tutele per i pubblici dipendenti affetti da patologie che necessitano di terapie salvavita, come chemioterapia ed emodialisi.
La norma sopracitata infatti prevede che siano esclusi dal conteggio del periodo di comporto:
Perciò, rispetto alla norma precedente, in aggiunta alle assenze per l’espletamento di terapie salvavita, sono escluse dal computo anche le assenze dovute agli effetti collaterali delle stesse terapie.
Per i dipendenti con valutazioni più alte, quindi più meritevoli, è previsto un premio individuale. In merito a ciò, la nuova norma stabilisce che oltre al suddetto premio, si deve aggiungere una maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa.
Questo aumento del premio non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale. La contrattazione integrativa stabilisce anche una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
Per quanto ancora è tutto in lavorazione, quello che pare andrà a modificare il prossimo Contratto Statale 2019, che sarà valido per il triennio 2019-2021, sarà:
È scritto sul DEF (Documento di Economia e Finanza), documento base per la prossima manovra finanziaria e per la Legge di stabilità 2019-2020 che ci sarà un aumento in busta paga per tutti i lavoratori del pubblico impiego.
In percentuale, gli aumenti saranno dell’1,3% nel 2019, dell’1,65% nel 2020 e dell’1.95% nel 2021. Non dimentichiamo poi gli 80 euro del bonus Renzi.
In merito alle assunzioni, sono le leggi di Bilancio per il 2018 e per il 2019 a prevedere delle graduali assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con una spesa a regime dal 2024.
Fonte: articolo di Claudio Bonaccorso
Mi piacerebbe saperne di più sulle assunzioni, sono un dipendente locale a tempo determinato che non può usufruire della vecchia legge Madia poiché raggiungerò i 36 mesi solo a febbraio 2020 quando avrò ormai 42 anni e sarò quindi escluso dal mercato del lavoro. C’è qualche speranza per chi si trova nella mia situazione?